Il documento Assirevi n. 254 e le linee guida per la dichiarazione non finanziaria

Il decreto legislativo 254/2016 rappresenta un importante passo verso la trasparenza e la sostenibilità delle imprese, imponendo l’adozione di specifiche modalità per la presentazione delle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF). Queste possono essere integrate all’interno della relazione sulla gestione o presentate autonomamente, evidenziando il crescente interesse verso la responsabilità sociale e ambientale delle aziende.

Il Documento Assirevi, recentemente rinnovato, assume un ruolo fondamentale nella definizione delle linee guida per la società di revisione indipendente. In particolare, mira a fornire supporto nell’emissione della Relazione sulla Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), conforme agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016. Esaminiamo da vicino le principali novità e implicazioni di questo documento e la sua connessione con il Documento di Ricerca Assirevi n. 254.

Il Documento di Ricerca Assirevi n. 254

Questo documento assume un ruolo centrale nell’aggiornare e sostituire il precedente Documento di Ricerca n. 226. La novità principale è l’inclusione di un esempio di relazione del revisore relativa all’assurance in forma mista. Tale tipo di assurance comprende la reasonable assurance su alcune specifiche informazioni contenute nella DNF e la limited assurance sulle restanti informazioni, come consentito dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018.

Applicazione del documento di ricerca assirevi n. 254

Il Documento di Ricerca Assirevi n. 254 trova applicazione, con gli adeguamenti necessari, anche alle DNF predisposte su base volontaria da società che non rientrano negli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti, come indicato dall’art. 7 del D.Lgs. 254/2016. Ciò evidenzia un approccio inclusivo nella regolamentazione, estendendo la sua portata anche alle società non obbligate per legge.

Destinatari dell’obbligo di redigere la DNF

Secondo l’art. 2 D.Lgs. 254/2016, l’obbligo di redigere e pubblicare la DNF è vincolato agli enti di interesse pubblico. Questi enti, definiti dall’art. 16 D.Lgs. 39/2010, devono soddisfare criteri specifici, tra cui un numero medio di dipendenti superiore a 500 e superare limiti dimensionali specifici.

Le società madri di gruppi di grandi dimensioni sono tenute a redigere la DNF consolidata, come sancito dall’art. 4 D.Lgs. 254/2016. Questo sottolinea l’importanza di comprendere l’impatto complessivo di un gruppo sulle tematiche non finanziarie.

Partecipazione volontaria delle società

Una delle innovazioni significative è la possibilità per società non rientranti nella categoria degli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti di predisporre la DNF in via volontaria. Ciò riflette un approccio flessibile, incoraggiando la trasparenza anche tra le società che non sono legalmente obbligate.

Responsabilità degli amministratori e approvazione della dnf

L’articolo 3, comma 7, del decreto sottolinea la responsabilità degli amministratori nell’assicurare che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità ai dettami normativi. Il processo implica l’approvazione della DNF da parte del Board, seguita dalla sua trasmissione all’organo di controllo e al revisore. La pubblicazione avviene nel Registro delle Imprese, insieme alla relazione sulla gestione.

Controllo interno a cura del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale svolge un ruolo chiave nel controllo interno, vigilando sull’aderenza alle disposizioni normative e verificando la conformità agli incarichi affidati a terzi per attestare la DNF. La relazione annuale alza il velo sulla performance dell’azienda in questo contesto, offrendo una panoramica trasparente agli stakeholder.

Un aspetto significativo del controllo interno è legato al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili in materia di informativa non finanziaria. Mentre il dirigente ha il compito di redigere i documenti contabili, la DNF non richiede da parte sua un’attestazione, poiché non rientra tra le comunicazioni destinate al mercato finanziario.

Controllo esterno affidato al revisore legale

Il controllo esterno, affidato a un revisore legale, si propone di verificare la corretta predisposizione della DNF e di rilasciare un’attestazione di conformità rispetto agli standard di rendicontazione del decreto legislativo. Questo incarico è separato da quello del revisore legale dei conti e contribuisce ulteriormente a garantire l’indipendenza e l’obiettività del processo di controllo.

Contenuti della DNF

La DNF, che può essere individuale o consolidata, copre una vasta gamma di temi, inclusi quelli ambientali, sociali, relativi al personale, ai diritti umani e alla lotta contro la corruzione. Gli elementi informativi inclusi nella DNF devono garantire la comprensione completa dell’attività di impresa, comprendendo rischi, modelli organizzativi, politiche e risultati conseguiti.

Conclusioni

In conclusione, il controllo interno ed esterno sulle Dichiarazioni Non Finanziarie costituisce un passo fondamentale verso la creazione di un ambiente aziendale più trasparente, sostenibile e responsabile; inoltre il Documento di Ricerca Assirevi n. 254 riflette l’evoluzione delle pratiche aziendali verso una maggiore trasparenza e responsabilità. La definizione chiara delle linee guida e l’adattamento alle esigenze delle società, anche volontarie, evidenziano l’impegno verso una gestione aziendale sostenibile e consapevole delle questioni non finanziarie.

 


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