La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – iter e attività dell’Organo di revisione

Il Consiglio dell’Ente, con propria Deliberazione, permette di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La Deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni, sia alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sia al Ministero dell’Interno (comma 2, art. 243-bis, Tuel), e entro 90 giorni deve essere approvato (sempre da parte dell’Organo assembleare), il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” corredato dal parere dell’Organo di revisione (comma 5, art. 243-bis) che deve contenere le misure correttive per centrare l’obiettivo del totale risanamento nell’arco temporale previsto dallo stesso Piano.

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