Nuove norme fiscali: cambiamenti nel trattamento del concordato e della composizione negoziata

Il panorama fiscale italiano è destinato a subire significative modifiche con l’attuazione della delega fiscale, in particolare per quanto riguarda il trattamento fiscale del concordato (liquidatorio e di continuità) e della composizione negoziata. Le nuove disposizioni mirano a rendere più trasparente e coerente il quadro normativo, apportando modifiche sostanziali al calcolo del reddito tassabile in diverse procedure.

Inizialmente, nel concordato liquidatorio, si prevede che il reddito tassabile sarà principalmente costituito dal residuo attivo, generato anche dalle plusvalenze, che eccede il patrimonio netto iniziale. Al contrario, nelle procedure in continuità e nella composizione negoziata, le plusvalenze saranno tassabili in dieci anni.

Le nuove norme mirano ad abrogare il comma 5 dell’articolo 86 del Tuir, che escludeva dalla tassazione le plusvalenze nel concordato preventivo con cessione dei beni. Con la riforma, il reddito imponibile sarà costituito, in tutte le procedure liquidatorie, solo dall’eccedenza del residuo attivo rispetto al valore fiscale del patrimonio netto iniziale.

Per favorire il risanamento delle imprese in crisi, si prevede l’introduzione di una disposizione che consente alle plusvalenze conseguite da imprese in procedure concorsuali non liquidatorie di concorrere a formare il reddito in quote costanti per un massimo di nove anni, a condizione che siano strumentali al risanamento dell’impresa.

Inoltre, si introdurrà una disciplina specifica per il concordato con assuntore, in cui un soggetto assume l’obbligo di soddisfare i creditori dell’impresa debitrice. In questo caso, il valore degli elementi acquisiti sarà attribuito all’assuntore in base ai valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi dell’impresa debitrice. L’assunzione del concordato sarà informata al principio della neutralità fiscale, evitando così salti d’imposta e doppie imposizioni.

Per prevenire possibili abusi, l’amministrazione finanziaria manterrà la facoltà di invocare l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, che disciplina l’abuso del diritto. Queste nuove norme mirano a promuovere la stabilità fiscale e a facilitare il processo di risanamento delle imprese in crisi, offrendo un quadro normativo più chiaro e coerente.

 


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