L’art. 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019) ha integrato l’art. 2086 del Codice Civile con l’introduzione del comma 2, stabilendo che “l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
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