Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI) definisce la tempestività al contrario: all’art. 24, infatti, parla di iniziativa “non tempestiva” quando il deposito dell’istanza per l’accesso al procedimento della crisi avviene oltre il termine di 3 mesi o quando il deposito dell’istanza per l’accesso al procedimento per la regolazione della crisi avviene oltre il termine di 6 mesi.
Continua a leggere
Non fermarti proprio adesso! Coi nostri abbonamenti potrai restare aggiornato sulle novità del mondo della revisione legale!
Sei già abbonato? Accedi al tuo account per proseguire