L’art. 6 Decreto Liquidità (Dl 23/2020), come modificato dalla legge di bilancio 2021 (l. 178/2020) aveva già stabilito che “per le perdite emerse nel corso dell’esercizio alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5, 6 e 2482-ter cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, co. 1, n. 4 e 2545-duodecies cod. civ.”.
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