Le cause di ineleggibilità si distinguono da quelli derivanti dalle cause di incompatibilità: mentre le prime innescano immediatamente il procedimento di decadenza, le seconde comportano, preventivamente, l’esercizio dell’opzione o l’eliminazione della causa stessa. Solo la mancata opzione o la mancata eliminazione della causa entro il termine assegnato al Revisore comporta la dichiarazione di decadenza.
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