Il decreto correttivo opera un’azione modificativa a gamba tesa, sull’art. 356 CCII, modificandone il comma 2.
Per gli obblighi formativi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati già iscritti ai rispettivi Ordini, basta documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore (non più, duecento), scendendo vertiginosamente la richiesta di preparazione, come invece rimasto per i consulenti del lavoro e comunque le altre categorie.
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