Il Collegio Sindacale (o il Sindaco Unico) svolge un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito della vigilanza e della revisione contabile del bilancio di un’azienda. Uno degli aspetti cruciali del loro lavoro è la preparazione delle relazioni da presentare all’assemblea dei soci per rendicontare i risultati del loro impegno.
Ci sono due relazioni distinte che devono essere predisposte:
- La relazione sulla vigilanza svolta e sugli altri doveri del Collegio Sindacale, come previsto dall’articolo 2429 del codice civile italiano.
- La relazione di revisione, in conformità con il Decreto Legislativo 39/2010, che stabilisce le norme per la revisione legale dei conti.
La relazione di revisione deve seguire le norme e i principi di revisione di riferimento. Tuttavia, la relazione ex articolo 2429 del codice civile è più flessibile e può essere redatta in forma libera, pur contenendo i contenuti specificati dalla norma.
Il Collegio Sindacale (o il Sindaco Unico) ha la possibilità di presentare due relazioni separate o di consolidarle in un unico documento, noto come “relazione unitaria”. La seconda opzione è preferibile, poiché permette di fornire un quadro informativo più coordinato ai soci, considerando la stretta correlazione tra la vigilanza e la revisione contabile svolte dallo stesso soggetto.
La relazione unitaria riflette meglio la posizione dell’organo di controllo nella struttura aziendale e consente di esprimere in modo coordinato le risultanze delle due attività di controllo a cui è chiamato. Questo tipo di relazione dovrebbe iniziare con la relazione di revisione e seguire con la relazione ex articolo 2429 del codice civile. In questo modo, il lettore del bilancio prima ottiene il giudizio di revisione sul bilancio e successivamente conosce gli esiti dell’attività di vigilanza, inclusa la supervisione delle procedure di redazione del bilancio.
La struttura della relazione unitaria del Collegio Sindacale può includere i seguenti elementi:
- Titolo
- Destinatari
- Premessa
- Parte A: Relazione del revisore indipendente in conformità con il Decreto Legislativo 39/2010
- Parte B: Relazione sulla attività di vigilanza in conformità con l’articolo 2429 del codice civile
- B1: Attività di vigilanza
- B2: Osservazioni sul bilancio d’esercizio
- B3: Osservazioni e proposte per l’approvazione del bilancio
- Luogo e data
- Sede
- Nome e cognome dei membri del Collegio Sindacale con le rispettive qualifiche
- Firme (in caso di approvazione unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del collegio)
L’attività di revisione legale svolta dal Collegio Sindacale non deve essere verbalizzata, ma il documento unitario che contiene la relazione ex articolo 2429 del codice civile deve essere verbalizzato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, in conformità con l’articolo 2404 del codice civile.
In caso di disaccordo tra i membri del Collegio Sindacale sulla relazione di revisione, è possibile applicare una soluzione prevista nell’articolo 14 del Decreto Legislativo 39/2010, nota come “Joint Audit”. In tal caso, i sindaci-revisori che dissentono possono presentare il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.
Questa procedura garantisce una maggiore trasparenza e tutela le responsabilità individuali dei membri del Collegio Sindacale. Inoltre, il sindaco che ha un parere divergente può firmare le conclusioni della relazione unitaria, mantenendo così una distinzione chiara dalla maggioranza del collegio.
In sintesi, il Collegio Sindacale svolge un ruolo cruciale nella vigilanza e nella revisione contabile aziendale, e la presentazione di relazioni ben strutturate è essenziale per garantire la trasparenza e la responsabilità nei confronti degli azionisti e della governance aziendale.