L’art. 147-ter del Tuel, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale, in ogni Ente Locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, “definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici”.
Tale funzione può essere esercitata anche in forma associata.
La “linea di azione” che l’Ente intende perseguire risulta propedeutica per l’introduzione del controllo strategico, ed è declinata in obiettivi strategici (volti a tradurre in termini oggettivi e misurabili le “promesse” elettorali) ed in azioni strategiche (utili a trasformare le linee strategiche in azioni misurabili e trasparenti). Il monitoraggio delle “azioni strategiche” e un efficace controllo strategico non possono prescindere da una programmazione e da un riscontro “ex-post” delle azioni secondo 4 prospettive:
- la visione economico-finanziaria;
- la successione dei piani di organizzazione dei processi interni;
- la prospettiva dell’innovazione e dello sviluppo;
- la considerazione degli “stakeholders” e della comunità (politiche pubbliche locali da realizzare e funzioni fondamentali da esercitare in riferimento ai bisogni da soddisfare).
In relazione ad ogni “azione strategica” è necessario, per il Comune, definire le azioni attese, nonché gli indicatori e gli output attesi.
Gli elementi imprescindibili per il conseguimento di un efficace reporting di controllo strategico saranno:
- a) i fruitori: gli amministratori, in particolare coloro che hanno impostato la strategia dell’Ente, nonché i dirigenti, che utilizzano lo strumento per monitorare la realizzazione delle azioni strategiche;
- b) gli indicatori, con cui valutare l’esito delle politiche e delle azioni impostate dall’Ente, che si concretano in strumenti di misura degli aspetti qualitativi e quantitativi definitori dei bisogni della collettività.
L’unità preposta al controllo strategico elabora, ai sensi del comma 2, dell’art. 147-ter del Tuel, rapporti periodici da sottoporre all’Organo esecutivo e al Consiglio per la predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
Per quanto concerne il controllo sulle Società partecipate, nei Comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, gli artt. 147 e 147-quater, del Tuel, indicano le procedure di riscontro che l’Ente deve porre in essere per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi affidati agli organismi partecipati, in conformità al Dup, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato o comunque gestito.
L’Ente deve avere piena consapevolezza dei rapporti finanziari infra-gruppo, della situazione contabile, della gestione e dell’assetto organizzativo dell’organismo partecipato. E’ fondamentale il monitoraggio dei contratti di servizio, della qualità dei servizi e del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
L’Ente definisce un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate. Preventivamente fissa gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. E’ essenziale la predisposizione di un idoneo sistema informativo in grado di rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente e la società e la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società.
Sulla base delle informazioni periodicamente ottenute, il Comune deve effettuare un monitoraggio sistematico sugli andamenti delle società non quotate partecipate, focalizzato sull’analisi sugli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e sull’individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente.
Risultano rilevanti i risultati complessivi della gestione dell’Ente Locale assieme a quelli delle aziende partecipate ai fini della redazione del bilancio consolidato, in conformità ai principi dell’Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011.