L’art. 239 del Dlgs. n. 267/2000, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. n), del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12, disciplina le funzioni dell’Organo di revisione economico-finanziario degli Enti Locali.
L’intervento legislativo ha assegnato al predetto Organo, in materia di organismi partecipati, il compito di esprimere – secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità di cui all’art. 152 dello stesso Testo legislativo – un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad Organismi esterni.
In virtù di quanto sopra e per effetto dell’art. 49 del Tuel, così come modificato dal comma 1, lett. b), del menzionato art. 3, le proposte di Deliberazione consiliare che ineriscono l’organizzazione e la concessione dei pubblici servizi, nonché la partecipazione dell’Ente Locale ad Organismi esterni, abbisognano dei seguenti tre pareri: oltre a quello dei Revisori, è necessario che la proposta venga accompagnata, sia dal parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, sia dal parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, atteso che gli atti che concernono le fattispecie di cui sopra non sono di mero indirizzo e comportano evidenti riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente.
L’art. 239 del Tuel, al comma 1-bis, prescrive che per pareri di cui alla lett. b), del comma 1, dello stesso articolo (fra cui rientra anche il citato Parere dei Revisori) “è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni”.
I pareri, richiamati al comma 1, lettera b) del menzionato articolo 239, sono in materia di:
- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (escludendo quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili;
- modalità di gestione dei servisti e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all’indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- proposte di riconoscimenti di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
A quanto sopra occorre aggiungere che tra le funzioni dell’Organo di revisione economico-finanziario degli Enti Locali rientra anche la seguente: “vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento” (art. 239, comma 1, lett. c), del Tuel).
Al fine di garantire lo svolgimento e l’adempimento delle funzioni di cui al comma 1-bis, l’Organo di revisione ha diritto di accedere agli atti e ai documenti dell’Ente e può partecipare all’assemblea dell’Organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Inoltre, l’Organo di revisione è dotato, a cura dell’Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri doveri, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
Inoltre, i singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuale e l’Ente Locale può prevedere, attraverso il proprio statuto, degli ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori stessi.