Il controllo amministrativo e contabile, come definito dall’art. 147-bis del Tuel (Dlgs. n. 267/2000), costituisce parte integrante del sistema dei controlli interni negli Enti Locali.
L’obiettivo di fondo che lo caratterizza è quello di garantire la legittimità, la conformità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Secondo la tradizionale classificazione delle tipologie dei controlli, se si ha riguardo al momento del loro espletamento sul provvedimento amministrativo emesso, i controlli di regolarità amministrativa e contabile possono essere preventivi o successivi; sotto il profilo del contenuto devono essere distinti tra contabili, se hanno per oggetto la dimensione economico-finanziaria nonché amministrativi, se riguardano l’ambito formale giuridico-amministrativo.
In linea generale, il controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva della formazione del provvedimento amministrativo, spetta al responsabile del servizio competente per materia, il quale attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa attraverso l’espressione del parere di regolarità tecnica.
Anche il parere di regolarità contabile, di spettanza del responsabile del servizio finanziario, sulle proposte di deliberazione con effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente o sul suo patrimonio, costituisce una forma tipica di controllo contabile nella fase preventiva della formazione del provvedimento. Il responsabile del servizio finanziario rilascia un parere in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria in relazione alla pianificazione e alla programmazione finanziaria del Comune.
Il Legislatore individua espressamente le tipologie di atti soggette al controllo successivo nelle determinazioni di impegno di spesa, nei contratti e negli altri atti amministrativi.
Gli atti soggetti al controllo non ricomprendono gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione della spesa; il Legislatore ha così voluto lasciare all’autonomia organizzativa di ciascun Ente un margine discrezionale nell’individuazione degli atti e dei provvedimenti soggetti al controllo. E’ lo stesso segretario comunale, sotto la cui direzione viene assicurato il controllo di regolarità amministrativa successivo, il soggetto interno all’Ente legittimato ad individuare, al fine di conseguire le finalità che il controllo medesimo si prefigge, le ulteriori tipologie di atti e provvedimenti amministrativi da sottoporre a verifica, eventualmente previo atto di indirizzo del capo dell’amministrazione o dell’organo politico esecutivo.
Le modalità di scelta dei provvedimenti da sottoporre a controllo devono basarsi sul principio della selezione casuale da effettuarsi mediante tecniche di campionamento motivate.
Anche le modalità operative del controllo possono essere definite dal segretario comunale che, nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente deve ritenersi l’unica figura in evidente posizione di terzietà.
I risultati delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa hanno una diretta terminazione, oltre che in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte di innovazione sugli atti sottoposti ad esame, nelle c.d. direttive di “conformazione”:
- a) particolari: quando abbiano per oggetto le specifiche irregolarità riscontrate negli atti adottati;
- b) generali: nel caso in cui siano rivolte a categorie di atti sottoposte al controllo.
Spetta al segretario comunale trasmettere periodicamente le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, in quanto ritenute documentazione probatoria sensibile ai fini dell’apprezzamento delle prestazioni dei responsabili dei servizi interessati, e al Consiglio comunale.
Si riconosce quindi una significativa valenza organizzativa-gestionale al parere del Responsabile di servizio (soprattutto quello finanziario), in quanto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, comportante riflessi diretti o indiretti – anche solo potenziali – sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità contabile, del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.