La trasparenza e l’integrità dell’ambiente finanziario e contabile sono essenziali per la stabilità economica e la fiducia degli investitori e delle aziende stesse. In Italia, il controllo esterno sulla revisione contabile è gestito dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), a seconda della tipologia di incarico del revisore. L’articolo 20 del Decreto Legislativo 39/2010 stabilisce chiaramente le linee guida per questo processo di verifica e controllo.
La sorveglianza sulla qualità della revisione contabile
Il controllo di qualità è un elemento fondamentale nel garantire l’efficacia e la precisione della revisione contabile in Italia. L’articolo 20 del Decreto Legislativo 39/2010 stabilisce che gli iscritti nel Registro dei revisori legali (sezione A) che svolgono incarichi di revisione, compresi i membri del collegio sindacale, sono soggetti al controllo della qualità. Questo controllo avviene attraverso una verifica adeguata dei documenti e delle carte di lavoro utilizzati nella revisione.
La selezione dei soggetti da sottoporre a esame avviene sulla base di un’analisi del rischio che considera diversi fattori. Questi includono la conformità ai principi di revisione, ai requisiti di indipendenza, la quantità e la qualità delle risorse impiegate, i corrispettivi pattuiti e, per le società di revisione, la valutazione del sistema di controllo interno della qualità.
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Periodicità dei controlli
La periodicità dei controlli varia in base all’ente responsabile. Il Mef effettua controlli almeno una volta ogni sei anni, mentre la Consob lo fa almeno ogni tre anni. Gli iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali che hanno eseguito la revisione legale del bilancio e del consolidato di imprese che superano determinati limiti finanziari sono soggetti al controllo di qualità almeno ogni sei anni. Questi limiti includono uno stato patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi netti di 8 milioni di euro e un numero medio di dipendenti pari a 50.
Per coloro che svolgono incarichi nelle piccole imprese che non superano almeno due dei tre criteri sopra citati, non è prevista una periodicità specifica per il controllo di qualità.
Processo di valutazione del rischio
La valutazione del rischio per l’individuazione del soggetto da sottoporre a controllo avviene in due momenti distinti. In primo luogo, vengono considerate le caratteristiche soggettive del revisore, compresi eventuali provvedimenti disciplinari secondo gli articoli 24 e 24-bis del Decreto Legislativo 39. In secondo luogo, si tiene conto del portafoglio clienti del revisore, includendo il numero di incarichi, le dimensioni delle società e i corrispettivi totali.
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La collaborazione del revisore durante i controlli
Durante il processo di controllo di qualità, il revisore è tenuto a collaborare con gli ispettori della qualità. Questo implica l’accesso ai propri locali, la fornitura di informazioni rilevanti, e la consegna dei documenti e delle carte di lavoro richiesti. Questa cooperazione è essenziale per garantire che i controlli siano condotti in modo efficace e che la revisione contabile sia eseguita secondo gli standard richiesti.
In sintesi, il controllo esterno sulla revisione contabile in Italia è un processo ben definito, mirato a garantire la qualità e l’integrità delle pratiche di revisione. Consob e Mef svolgono un ruolo chiave nell’assicurare che i revisori legali rispettino gli standard richiesti, contribuendo così alla stabilità e alla fiducia nel sistema finanziario del paese.