L’art. 147-quinquies del Tuel, come introdotto dal Dl. n. 174/2012, prevede che il controllo sugli equilibri finanziari degli Enti Locali sia svolto “[…] mediante la vigilanza dell’organo di revisione […]”.
I Revisori non possono sottrarsi dall’effettuare controlli sulle dinamiche degli Organismi partecipati che hanno riflessi sia sulla capacità di spesa che di entrata delle Amministrazioni locali.
Riguardo al momento temporale di tali controlli, giova riportare che nel punto 15 dell’Allegato 1 del Dlgs. n. 118/2011 (“Principio dell’equilibrio di bilancio”), si legge che “[…] per soddisfare il Principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione … [occorre] […] la corretta applicazione di tutti gli […] equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione”.
Di seguito si fornisce una visione di insieme degli interventi legislativi rilevanti per agevolare i Revisori nell’adempimento del predetto compito.
L’Organo di revisione degli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti deve verificare che:
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 147, comma 2, lett. d) ed e), e 147-quater, del Tuel, l’Ente abbia implementato un sistema di controllo interno sulle Società partecipate non quotate;
- il già menzionato controllo interno delle Società è stato affidato ad una struttura interna dell’Ente e che sia stato generato un flusso di informazioni con evidenza dei seguenti aspetti: (i) i rapporti finanziari tra l’Ente partecipante e la Società; (ii) la situazione contabile, gestionale e organizzativa dell’Organismo societario; il contratto di servizio; la qualità dei servizi; (iii) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- in funzione delle informazioni così raccolte, la struttura dell’Ente competente abbia posto in essere un costante ed effettivo monitoraggio sull’andamento delle Società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, riferendone agli Organi di governo per i provvedimenti conseguenti oppure, gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed ha individuato le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente riferendone agli Organi di governo per i provvedimenti conseguenti;
- l’Ente abbia attivato un monitoraggio costante anche sugli Organismi gestionali esterni diversi dalla Società, sia in funzione di quanto previsto nell’art. 147, comma 2, lett. d) e), del Tuel, sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall’art. 147-quinquies, del Tuel (atteso che l’Ente controllante deve sempre avere cognizione dell’andamento economico-finanziario delle gestioni parallele in funzione degli effetti che possono determinarsi sul proprio bilancio finanziario);
- il monitoraggio e controllo sui soggetti di cui al punto precedente sia stato altresì attuato, nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati.
L’Organo di revisione degli Enti Locali con popolazione fino a 15.000 abitanti deve verificare che:
- l’Ente abbia attivato un monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni, sia in funzione di quanto previsto nell’art. 147, comma 2, lett. a) e b), del Tuel, sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall’art. 147-quinquies, del Tuel;
- il monitoraggio e controllo sui citati soggetti sia stato altresì attuato, nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati.