Con l’approccio del 31 ottobre, si avvicina la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, noti come Modello 770, in cui professionisti e sostituti d’imposta si mettono al lavoro per raccogliere i dati necessari.
Ma c’è un aspetto fondamentale che spesso passa inosservato in questo processo: il ruolo essenziale del revisore.
In questo contesto, l’importanza della firma del revisore assume un ruolo di rilievo nella garanzia dell’accuratezza e della conformità di tali dichiarazioni fiscali. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente il ruolo e le responsabilità del revisore nel processo di certificazione del Modello 770, fornendo linee guida e procedure essenziali da seguire per assicurare il rispetto delle normative fiscali vigenti.
Nel complesso panorama normativo delle dichiarazioni fiscali, la sottoscrizione di tali documenti rappresenta un obbligo fondamentale per gli enti e le società soggetti all’imposta sul reddito delle società. Sebbene questo dovere non sia esplicitamente incluso tra i principi di revisione internazionali (ISA Italia), esso è chiaramente definito dalla legislazione vigente. L’articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 322 del 22 luglio 1998, stabilisce che le dichiarazioni fiscali delle società e degli enti sottoposti al controllo contabile secondo il Codice Civile o leggi speciali devono essere firmate dai medesimi soggetti incaricati della redazione della relazione di revisione.
È importante notare che una dichiarazione priva della firma richiesta mantiene la sua validità, fatta eccezione per le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo n. 417 del 18 dicembre 1997, n. 417 e successive modifiche. Pertanto, la firma delle dichiarazioni fiscali è strettamente legata all’incarico di revisione legale, conformemente alla normativa attuale.
Come indicato da Assirevi nel suo studio di ricerca numero 208R/2020, lo scopo della firma sulle dichiarazioni è quello di individuare chi è responsabile della revisione e ha emesso un parere sul bilancio relativo al periodo fiscale oggetto della dichiarazione. È fondamentale sottolineare che la firma del revisore non costituisce in alcun modo un giudizio sul contenuto o la completezza della dichiarazione dei redditi, né sulla conformità alle leggi fiscali. Queste valutazioni rimangono di esclusiva competenza e responsabilità degli organi direttivi della società.
Diamo ora uno sguardo ai principali attori responsabili della firma delle dichiarazioni:
- Le società di revisione: Queste società designano un responsabile dell’incarico di revisione per apporre la firma sulle dichiarazioni fiscali.
- Il sindaco unico o il Collegio sindacale: Questi enti, incaricati della revisione legale, sono incaricati di apporre la loro firma sulle dichiarazioni fiscali.
- Il revisore unico: Nel caso in cui un revisore sia chiamato a eseguire una revisione volontaria, il soggetto responsabile della firma delle dichiarazioni fiscali rimane il Collegio Sindacale (o il sindaco unico) con l’incarico di revisione legale.
È di vitale importanza rispettare scrupolosamente la normativa vigente poiché le dichiarazioni soggette a firma includono anche il Modello 770.
Passiamo ora a esaminare le fasi che il revisore deve seguire prima di apporre la sua firma sul Modello 770 da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
- Verifica dei dati nei frontespizi: Inizialmente, il revisore verifica l’accuratezza delle informazioni riportate nei frontespizi delle dichiarazioni. Si assicura che il tipo di dichiarazione, i quadri compilati, il periodo d’imposta e il legale rappresentante della società siano correttamente indicati. Questa revisione si basa sia sui dati forniti dalla società, sia sulla consultazione della documentazione storica disponibile.
- Revisione delle scritture contabili: I passaggi successivi si concentrano sulla revisione delle scritture contabili al fine di verificare la coerenza dei dati riportati nel Modello 770.
- Confronto dei dati: Il revisore confronta i dati presenti nel Modello 770 con quelli registrati nella contabilità, utilizzando campioni per i soggetti su cui sono state applicate ritenute d’acconto.
Per quanto riguarda il Modello 770, il revisore esegue controlli mirati per garantire la congruenza tra i dati del Modello e le Certificazioni Uniche (CU) dei dipendenti e dei lavoratori autonomi fornite dalla società. L’obiettivo è confermare l’accuratezza delle ritenute trattenute e versate. Inoltre, si effettua una verifica attraverso gli F24 in possesso del revisore per assicurare la corretta esposizione di eventuali crediti e compensazioni, oltre a verificare la coerenza tra i versamenti effettuati e quelli indicati nel quadro ST e SV del Modello 770.
Successivamente, il revisore procede all’armonizzazione dei dati inseriti nel Modello con quanto risulta dalla contabilità. Questa fase comporta l’analisi delle schede contabili relative alle diverse tipologie di ritenute d’acconto applicate dalla società, come quelle per lavori dipendenti o autonomi.
È fondamentale sottolineare che le procedure di controllo devono essere adattate alle specifiche circostanze della società autrice delle dichiarazioni fiscali e alle peculiarità del suo settore di attività, che possono influenzare i contenuti delle dichiarazioni stesse.
Il revisore è, quindi, tenuto a firmare le dichiarazioni fiscali della società sottoposta a revisione. Al fine di ridurre al minimo il rischio, il revisore si avvale di documentazione di supporto e di elementi probatori. Questo servizio, aggiunto a quanto già fornito durante il processo di revisione annuale, costituisce un ulteriore elemento di sicurezza per garantire la corretta trasmissione delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate. La firma del revisore è un passo cruciale per attestare l’accuratezza e la conformità delle dichiarazioni fiscali, contribuendo così a mantenere la trasparenza e l’integrità del sistema fiscale.