Il Registro dei revisori legali è un organismo di fondamentale importanza per garantire la qualità e l’affidabilità delle attività di revisione legale svolte nel contesto aziendale. Esso si compone delle sezioni “A” e “B”, che differiscono per il tipo di incarichi svolti dai revisori legali iscritti.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, nella “Sezione A” sono iscritti i revisori legali che svolgono attività di revisione legale o collaborano ad esse presso una società di revisione, o che hanno svolto tali attività nei tre anni precedenti. Questa sezione include, quindi, i revisori che hanno una significativa esperienza e competenza nel campo della revisione legale, essendo attivamente coinvolti in incarichi di tale natura.
D’altra parte, nella “Sezione B” viene collocato il revisore legale che al momento dell’iscrizione non ha in corso, o non ha avuto nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad essi presso una società di revisione. Tuttavia, ciò non impedisce al revisore della “Sezione B” di svolgere altre attività o prestazioni previste dalla legge, diverse dalla revisione legale, come la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, perizie o attestazioni previste dal codice civile.
La distinzione tra le sezioni “A” e “B” si basa quindi esclusivamente sull’effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto. Questa distinzione è importante per mantenere la trasparenza e la chiarezza nel Registro dei revisori legali, consentendo alle parti interessate di identificare facilmente i revisori che sono attivamente coinvolti in incarichi di revisione legale.
La separazione delle sezioni “A” e “B” è un’importante salvaguardia per il pubblico e per il settore aziendale in generale. La revisione legale è un’attività professionale complessa e richiede un alto livello di competenza e conoscenza specifica. Gli iscritti nella “Sezione A” hanno dimostrato di possedere tali competenze attraverso l’effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale, garantendo così una maggiore sicurezza per gli utenti delle informazioni finanziarie e contabili.
D’altra parte, i revisori della “Sezione B” potrebbero non avere esperienza recente o attuale nell’ambito della revisione legale, ma ciò non significa che non siano qualificati per svolgere altre attività professionali previste dalla legge. Questa distinzione permette loro di continuare a contribuire con le loro competenze in altre aree professionali.
È importante sottolineare che l’iscrizione nella “Sezione B” non rappresenta una limitazione per il revisore, ma piuttosto una classificazione basata sulle sue esperienze e incarichi di revisione legale. Inoltre, un revisore iscritto nella “Sezione B” non può seguire tirocinanti nell’esercizio dell’attività di revisione legale come dominus. Ciò contribuisce a garantire la qualità e l’integrità del processo di formazione dei nuovi revisori legali, affidandoli a professionisti con esperienza diretta nel campo.
In conclusione, il Registro dei revisori legali, suddiviso nelle sezioni “A” e “B”, svolge un ruolo fondamentale nella regolamentazione e nell’organizzazione delle attività di revisione legale. La distinzione tra le due sezioni si basa sull’effettivo svolgimento di incarichi di revisione legale e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto. Questa separazione contribuisce a garantire la qualità, l’affidabilità e la trasparenza delle attività di revisione legale, fornendo un quadro chiaro per gli utenti delle informazioni finanziarie e contabili.