L’art. 193 del Dlgs. n. 267/2000, prescrive, al comma 1, che gli Enti Locali devono rispettare, durante la gestione ed in occasione delle variazioni di bilancio, “il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6”, del Tuel.
Il Dl. n. 174/2012, all’art. 147-quinquies del Tuel, stabilisce, al comma 1, che la verifica sugli equilibri finanziari è svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari con la vigilanza dell’Organo di revisione.
Il comma 3-bis, dell’art. 187, del Tuel, indica che l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193.
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione viene altresì precluso se:
- in sede di assestamento, non viene verificata la congruità del “Fcde” stanziato nel bilancio di previsione.
- in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri (oltre che in sede di rendiconto), non viene verificata la congruità del “Fcde” accantonato nel risultato di amministrazione, oppure non si provvede a “… [vincolare] le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione”.
Occorre precisare che la lett. c), del comma 2, dell’art. 193, Tuel, richiede che l’Ente adotti nel provvedimento di riequilibro “le iniziative necessarie ad adeguare il ‘Fcde’ accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. Al verificarsi di tale evenienza, l’Organo consiliare è tenuto ad accantonare nel risultato amministrazione ulteriori quote a titolo di “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.
A determinate condizioni, l’art. 193, comma 3, del Tuel, prevede che per ripristinare gli equilibri generali di bilancio, l’Ente può agire in deroga sulle tariffe e sulle aliquote relative ai Tributi di sua competenza.
Con riferimento ai debiti fuori bilancio vale precisare che la loro legittimità deve essere riconosciuta con la Deliberazione posta a salvaguardia degli equilibri di bilancio oppure con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente Locale. La Deliberazione consiliare deve anche provvedere al finanziamento dei debiti in parola, utilizzando gli stessi mezzi “finanziari” che il comma 2, dell’art. 193, prevede ai fini del ripristino degli equilibri generali del bilancio. È possibile prevedere un piano di rateizzazione, della durata di 3 anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
Tuttavia, il comma 3, dell’art. 194, chiarisce che, nel caso in cui non sia possibile adottare una delle modalità di finanziamento previste dall’art. 193 del Tuel, l’Ente, per coprire i debiti fuori bilancio, può ricorrere all’indebitamento rispettando quanto previsto dagli artt. 202 e ss. del Tuel.
In materia di equilibri generali di bilancio, la seguente ulteriore incombenza grava sugli Enti Locali: “al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l’Ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni” (Punto 5.3.11 del Principio di cui all’Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/2011).
La Delibera con cui l’Organo consiliare provvede a dare atto o meno del permanere degli equilibri generali di bilancio va allegata, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del Tuel, al rendiconto del relativo esercizio.
L’Ente, a seguito della mancata approvazione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 subisce una pesante sanzione, essendo “[…] equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141 [del Tuel], con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”; ciò sta a significare che, per evitare l’inizio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale, la verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio va sempre approvata dal citato Organo entro il 31 luglio, anche nel caso in cui non evidenzi squilibri di bilancio.