Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha recentemente introdotto provvedimenti sanzionatori per i revisori legali che non adempiono agli obblighi comunicativi previsti dalla legge. Questa iniziativa è stata annunciata attraverso l’avviso del 26 settembre 2023, pubblicato sul sito dedicato alla revisione legale.
Il Contesto Normativo
Il decreto ministeriale n. 135 del 8 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 il 4 ottobre 2021, ha reso operativa una serie di disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione. Questo regolamento, in conformità con l’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, fornisce il quadro normativo per l’adozione di provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle norme relative alla revisione legale.
Tra i compiti del Mef, definiti dal decreto legislativo n. 39/2010, vi è la supervisione delle seguenti attività:
- a) l’abilitazione e l’iscrizione dei revisori legali e delle società di revisione nel Registro apposito, compreso il tirocinio;
- b) la gestione del Registro e del registro del tirocinio;
- c) l’adeguamento ai principi di deontologia professionale, di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e di revisione;
- d) la formazione continua;
- e) la verifica del rispetto delle disposizioni legislative da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non svolgono incarichi su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.
Il Mef è inoltre autorizzato a prendere provvedimenti sanzionatori per l’omissione nell’invio delle informazioni richieste dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 39/2010, nonché dei dati necessari per identificare correttamente il revisore o la società di revisione legale, gli incarichi da loro svolti e le relative entrate.
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Comunicazione degli Incarichi
La comunicazione degli incarichi deve essere effettuata presso il Mef. I revisori legali iscritti nel Registro possono accedere all’area riservata tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), utilizzando la funzione “Entra con SPID” nella pagina di accesso all’area riservata. Una volta effettuato l’accesso, il revisore deve cliccare sulla sezione “Incarichi Sezione A/B” a sinistra della homepage e inserire i dati richiesti (ragione sociale, codice fiscale, data d’inizio e fine dell’incarico, corrispettivo).
Omissione della Comunicazione del Domicilio Digitale
Il comunicato del Mef sottolinea che è altresì sanzionata l’omissione nella comunicazione del domicilio digitale al Registro dei revisori legali. Va notato che a partire dal 6 giugno è stato avviato il processo di popolamento di Inad (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), che permette a tutti i cittadini di registrare il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Per i professionisti, i dati saranno automaticamente trasferiti da Ini-Pec, una banca dati che già contiene gli indirizzi di tutti i professionisti iscritti a un Albo.
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Sanzioni Applicabili
Le sanzioni per le omissioni nelle comunicazioni sono state stabilite sulla base delle raccomandazioni della Commissione centrale per i revisori legali e rientrano nei limiti previsti dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 39/2010, oscillando tra 50,00 Euro e 2.500,00 Euro. La determinazione delle sanzioni tiene conto delle circostanze rilevanti, come:
- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
- c) la solidità finanziaria dell’autore;
- d) i profitti ottenuti o le perdite evitate, se quantificabili;
- e) la cooperazione dell’autore con l’autorità di vigilanza;
- f) eventuali violazioni precedenti commesse dall’autore, sia persona fisica che giuridica.