L’omologa del concordato in continuità aziendale, disciplinata dall’articolo 112, comma 2, del Codice della crisi d’impresa, richiede una serie di condizioni che il tribunale deve valutare d’ufficio in caso di dissenso di una o più classi di creditori. Questo tipo di omologa si distingue dal procedimento di omologa del concordato liquidatorio, poiché comporta una valutazione approfondita delle condizioni richieste.
Le condizioni da verificare riguardano la corretta graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione, in conformità con la regola della priorità assoluta (lettera a). Inoltre, è necessario garantire la distribuzione del valore di ristrutturazione, che eccede il valore di liquidazione, secondo la regola della priorità relativa in tutte le classi di creditori dissenzienti (lettera b). È importante notare che questa regola prevede un’eccezione per i crediti di lavoro, i quali devono essere soddisfatti prioritariamente, anche sul valore di ristrutturazione, in base all’articolo 84, comma 7. Infine, è richiesto che i creditori non ricevano un trattamento sovra compensativo rispetto al loro credito iniziale, specialmente per quanto riguarda le utilità non monetarie proposte nel concordato (articolo 112, comma 2, lettera c).
Tra le condizioni precedentemente elencate, quelle descritte nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 112 risultano relativamente chiare. Tuttavia, l’interpretazione della lettera d) rappresenta un punto di discussione critico. Questa disposizione stabilisce che “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
L’interpretazione di questa norma è oggetto di dibattito, dando luogo a differenti scenari interpretativi. Secondo una prima interpretazione, l’omologa del concordato richiede l’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi di creditori, a condizione che almeno una di queste sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione. In caso di mancanza di una classe di questo tipo, la proposta potrebbe essere approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche per quanto riguarda il valore eccedente quello di liquidazione.
Tuttavia, questa interpretazione non segue rigorosamente il testo letterale della disposizione, che non specifica in modo esplicito se l’espressione “almeno una” si riferisca alle classi di creditori dissenzienti. Tuttavia, un’interpretazione sistematica della norma suggerisce che questa espressione sia collegata ai criteri di formazione delle classi che approvano il concordato, piuttosto che alle classi dissenzienti stesse. Pertanto, nel caso in cui manchi almeno una classe di creditori titolari di diritti di prelazione, sarebbe necessario avere “almeno una classe” formata da creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti riguardo al valore eccedente quello di liquidazione, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione.
Tuttavia, questa seconda interpretazione solleva delle problematiche pratiche, considerando la grande quantità di crediti con cause di prelazione presenti nel sistema giuridico italiano. In linea generale, è ragionevole presumere che ci sia sempre almeno una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione che approvi la proposta di concordato.
In conclusione, l’interpretazione corretta dell’articolo 112, comma 2, del Codice della crisi d’impresa in relazione all’omologa del concordato in continuità aziendale è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Mentre alcune interpretazioni richiedono la presenza di almeno una classe di creditori titolari di diritti di prelazione, altre considerano che questa disposizione faccia riferimento ai criteri di formazione delle classi nel caso in cui manchi la maggioranza delle classi. Sarà compito del tribunale, nell’ambito della valutazione delle proposte di concordato, fornire un’interpretazione chiara di questa norma al fine di garantire una corretta applicazione del sistema concorsuale italiano.