Il collegio sindacale o il revisore vengono investiti del ruolo di sentinella della continuità aziendale con una responsabilità gravissima in caso di inerzia o di inadeguatezza nella ponderazione della situazione aziendale. È la conseguenza più rilevante per l’organo di controllo, tra quelle previste dal Dl 118/2021.
Introduzione
Il Decreto Legislativo 118/2021 ha introdotto nuove norme che attribuiscono al collegio sindacale o al revisore un ruolo cruciale nella vigilanza sulla continuità aziendale delle società di capitali. Questo articolo esaminerà le implicazioni di tali norme, focalizzandosi sulle responsabilità degli organi di controllo e le sfide che devono affrontare.
Le Norme del Dl 118/2021
L’articolo 15 del Dl 118/2021 stabilisce che il collegio sindacale o il revisore devono segnalare per iscritto all’organo amministrativo la presenza dei presupposti per la nomina di un esperto risanatore. Questo obbligo è essenziale per garantire la continuità aziendale e la sua violazione può comportare serie conseguenze per gli organi di controllo.
Il comma 2 dell’articolo 15 sottolinea l’importanza della tempestività nella segnalazione e della vigilanza sulle trattative per il risanamento. Questi fattori influiranno sulla responsabilità degli organi di controllo in caso di fallimento e potrebbero determinare richieste di risarcimento danni.
Nuove Responsabilità degli Organi di Controllo
Le nuove norme richiedono agli organi di controllo di andare oltre le verifiche di routine sulla regolarità degli assetti aziendali. Ora, devono agire come tutor aziendali con la responsabilità di monitorare e preservare la continuità aziendale.
Questo cambiamento comporta una serie di sfide. In primo luogo, gli organi di controllo devono sviluppare strumenti per misurare la continuità aziendale in modo preventivo, prima che gli equilibri economico-finanziari siano minacciati. Il decreto non fornisce indicatori specifici, il che potrebbe complicare la valutazione della situazione aziendale.
Inoltre, l’uso di indicatori di allerta, come quelli emessi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, potrebbe non essere adeguato, poiché questi indicatori sono progettati per identificare situazioni critiche dopo che sono emerse. L’articolo 15 richiede una vigilanza preventiva.
È importante notare che gli indicatori del Consiglio nazionale non sono riconosciuti legalmente, aggiungendo ulteriori incertezze all’equazione.
Le Cautela Necessarie
Gli organi di controllo, prima di accettare un incarico, devono considerare attentamente la situazione della società e il tempo a loro disposizione per svolgere l’incarico. Devono anche acquisire conoscenze approfondite dei principi Isa Italia e Oic.
Inoltre, dovrebbero sviluppare un “cruscotto di controllo” per monitorare la continuità aziendale in corso d’opera. Questo strumento può aiutarli a mitigare le loro responsabilità patrimoniali ex articolo 2407 del Codice civile in caso di futuro fallimento aziendale.
Conclusioni
Il Dl 118/2021 ha attribuito agli organi di controllo, come il collegio sindacale e il revisore, una responsabilità significativa nella vigilanza sulla continuità aziendale. Queste nuove norme impongono sfide significative, tra cui la necessità di sviluppare strumenti di monitoraggio preventivo e la considerazione di indicatori adeguati. Gli organi di controllo devono essere preparati per affrontare queste sfide e svolgere il loro ruolo cruciale nella salvaguardia della continuità aziendale.