Nell’odierno panorama economico, l’imprenditore si trova di fronte all’importante compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell’impresa che gestisce. Questa struttura deve essere in grado di rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi d’impresa e di perdita della continuità aziendale, al fine di prendere prontamente le misure necessarie per superare la crisi e ripristinare la stabilità operativa.
La Fondazione Accademia di Ragioneria ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 3/2023 dal titolo: “Importanza e ruolo dell’organo di gestione e controllo nella prevenzione della crisi d’impresa e dell’insolvenza“. Secondo il comunicato, affinché le imprese possano garantire la propria continuità operativa sul mercato, uno strumento fondamentale per supportare il processo decisionale dei dirigenti aziendali è la pianificazione e il controllo gestionale.
A tal proposito, il documento sottolinea l’obbligo dell’imprenditore di agire prontamente, adottando e attuando uno dei mezzi previsti dalla normativa per superare la crisi e ripristinare la continuità operativa.
La struttura amministrativa e contabile può essere considerata adeguata se consente il rilevamento contabile completo, tempestivo e affidabile degli eventi di gestione, la produzione di informazioni valide e utili per le decisioni gestionali e la generazione di dati affidabili per la redazione del bilancio di esercizio.
In questo contesto, assume un ruolo di rilievo il revisore legale, come sottolineato nel comunicato. Il revisore ha il compito di valutare se l’azienda soddisfa il requisito di “continuità aziendale” durante l’attività di pianificazione. Inoltre, il revisore deve esaminare gli indicatori previsti dalle normative di revisione, che forniscono un quadro delle circostanze che possono mettere a rischio la continuità aziendale.
Infatti, il principio di revisione ISA Italia 570 stabilisce che il Revisore deve valutare se l’azienda soddisfa il requisito della “continuità aziendale” durante l’attività di pianificazione. Tale principio richiede inoltre al Revisore di estendere la sua valutazione ai prossimi 12 mesi qualora la propensione alla continuità sia inferiore a tale periodo.
Il comunicato dedica un paragrafo agli indicatori previsti dal principio di revisione n. 570, i quali forniscono una panoramica delle circostanze che, se si verificano, richiedono al Collegio sindacale di allertare la Direzione dell’azienda e richiedere informazioni utili per valutare se esista un rischio significativo per la continuità aziendale.
Il principio di revisione sottolinea che esistono correzioni che possono superare la crisi d’impresa e menziona specificamente che “l’incapacità dell’azienda di saldare i debiti ordinari può essere compensata da un piano di gestione finalizzato a mantenere adeguati flussi di cassa mediante strumenti alternativi, come la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale. Allo stesso modo, la perdita di un fornitore importante può essere mitigata dalla disponibilità di alternative fonti di approvvigionamento“.
Gli indicatori utili per prevenire la crisi d’impresa includono diversi aspetti finanziari, gestionali e normativi. Tra gli indicatori finanziari figurano la presenza di deficit patrimoniali o di capitale circolante negativo, la dipendenza eccessiva da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine, la cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori, nonché l’esistenza di bilanci storici o prospettici con flussi di cassa negativi. Gli indicatori gestionali includono la perdita di amministratori o dirigenti chiave, la perdita di mercati fondamentali, contratti di distribuzione, concessioni o fornitori importanti, e difficoltà nell’organico del personale o nell’approvvigionamento da fornitori chiave. Altri indicatori comprendono la non conformità alle norme di legge, contenziosi legali e fiscali significativi, modifiche legislative o politiche sfavorevoli all’azienda.
La norma di comportamento 11.2 stabilisce che gli amministratori, se constatano una situazione di crisi, devono convocare immediatamente un’assemblea dei soci per illustrare la situazione e, dopo un’attenta valutazione, decidere le azioni da intraprendere per salvaguardare il patrimonio sociale nel modo più opportuno. Nel caso di inazione o di interventi inadeguati da parte degli organi interni dell’azienda, ai sensi dell’articolo 2406 del Codice civile, il Collegio sindacale deve intervenire.
Il Collegio sindacale ha il compito di esaminare il tipo di crisi e le sue cause. Se dalle ispezioni e dai controlli emerge una situazione di difficoltà finanziaria o un andamento gestionale che mette a rischio la continuità aziendale, il Collegio sindacale deve avviare un’analisi approfondita e sollecitare l’organo amministrativo ad adottare le misure necessarie per affrontare la crisi. Se le misure adottate dagli amministratori risultano inadeguate o in caso di loro inerzia, il Collegio sindacale può convocare un’assemblea dei soci.
Nel caso in cui l’assemblea non si realizzi o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il Collegio sindacale ha il potere di presentare una denuncia al Tribunale, come previsto dall’articolo 2409 del Codice civile, se sussistono fondati sospetti di gravi irregolarità commesse dagli amministratori o se vi sono gravi irregolarità di gestione che possono causare danni significativi all’azienda. Inoltre, la denuncia può essere presentata se esiste un potenziale danno di valore rilevante, se le irregolarità persistono o se l’azienda continua a operare con gravi rischi di aggravamento del dissesto nonostante la manifesta insolvenza.
L’organo di controllo, nel suo complesso, è legittimato a presentare la denuncia al Tribunale, previa specifica delibera dell’organo stesso.