La durata dell’incarico, la revoca e le cause di cessazione
La norma di riferimento in materia di durata, di revoca e delle cause di cessazione dell’incarico del Revisore negli Enti Locali è l’art. 235 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
Ai sensi dell’art. 235, comma 1, del Tuel, l’Organo di revisione contabile resta in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della Delibera o dalla data di immediata eseguibilità nel caso in cui, per l’urgenza, questa sia stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, comma 4, del Tuel).
Il Revisore unico o i membri del Collegio possono svolgere l’incarico presso l’Ente Locale per non più di 2 volte. La predetta previsione normativa è stata introdotta – all’interno dell’art. 235, comma 1, del Tuel – dall’art. 19, comma 1-bis, lett. a), del Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014.
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