L’Organo di revisione controlla il rispetto del combinato disposto dell’art. 6, commi 2 e 4, e dell’art. 14, commi 2, 3 e 4, del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – “Tusp”), e quindi deve accertarsi della presentazione, da parte delle Società a controllo pubblico, di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed eventualmente, nel caso risultino rilevanti alcuni indicatori di crisi aziendale, verificare la presentazione e l’idoneità del Piano di risanamento per superare le criticità emerse. Infatti, per il Principio di sana gestione finanziaria, l’attività di vigilanza sugli organismi partecipati dagli enti Locali deve essere condotta anche attraverso la verifica del ricorso ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e del rispetto del divieto di soccorso finanziario.
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