L’omologa del concordato in continuità aziendale, disciplinata dall’articolo 112, comma 2, del Codice della crisi d’impresa, richiede una serie di condizioni che il tribunale deve valutare d’ufficio in caso di dissenso di una o più classi di creditori. Questo tipo di omologa si distingue dal procedimento di omologa del concordato liquidatorio, poiché comporta una valutazione approfondita delle condizioni richieste.
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