L’Organo di revisione controlla il rispetto del combinato disposto dell’art. 6, commi 2 e 4, e dell’art. 14, commi 2, 3 e 4, del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – “Tusp”), e quindi deve accertarsi della presentazione, da parte delle Società a controllo pubblico, di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed eventualmente, nel caso risultino rilevanti alcuni indicatori di crisi aziendale, verificare la presentazione e l’idoneità del Piano di risanamento per superare le criticità emerse. Infatti, per il Principio di sana gestione finanziaria, l’attività di vigilanza sugli organismi partecipati dagli enti Locali deve essere condotta anche attraverso la verifica del ricorso ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e del rispetto del divieto di soccorso finanziario.
Le Società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 2, predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’Assemblea nell’ambito della Relazione sul governo societario. Tale relazione è redatta annualmente – a chiusura dell’esercizio sociale – dalle Società a controllo pubblico, che la pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.
L’art. 14, comma 2, prevede quanto segue: se, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’art. 6, comma 2, emergono uno o più indicatori di crisi aziendale, l’Organo amministrativo della Società a controllo pubblico è tenuto a adottare senza indugio i provvedimenti necessari, affinché della crisi si possa, per il tramite di un idoneo Piano di risanamento: i) prevenirne l’aggravamento; ii) correggerne gli effetti; iii) eliminarne le cause.
Il comma 3, dell’art. 14, sancisce che la mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte dell’Organo amministrativo costituisce una fattispecie di grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 Cc. (denunzia dei fatti al Tribunale).
Il comma 4, dell’art. 14, stabilisce che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’Amministrazione o delle Amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un “Piano di ristrutturazione aziendale” dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte. Tale “Piano” – che deve essere approvato ai sensi del comma 2, dell’art. 14 (adozione dei “provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi” alla competenza dell’Organo gestorio della Società a controllo pubblico) – può essere predisposto anche in deroga al “divieto di soccorso finanziario” di cui al successivo comma 5.
Il citato “divieto di soccorso finanziario” (di cui l’Organo di revisione ne verifica il rispetto) così opera: è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell’art. 2447 e 2482-ter, Cc., è ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite di oltre un terzo dello stesso sia sceso al di sotto del limite legale.
La disposizione non trova applicazione in caso di Società quotate ed Istituti di credito e sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al periodo che precede a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un “Piano di risanamento”, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 5 dello stesso Tusp, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro 3 anni. In caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l’Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi (altrimenti vietati) previa autorizzazione rilasciata con Dpcm.
L’Organo di revisione controlla il rispetto del combinato disposto dell’art. 6, commi 2 e 4, e dell’art. 14, commi 2, 3 e 4, del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – “Tusp”), e quindi deve accertarsi della presentazione, da parte delle Società a controllo pubblico, di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed eventualmente, nel caso risultino rilevanti alcuni indicatori di crisi aziendale, verificare la presentazione e l’idoneità del Piano di risanamento per superare le criticità emerse. Infatti, per il Principio di sana gestione finanziaria, l’attività di vigilanza sugli organismi partecipati dagli enti Locali deve essere condotta anche attraverso la verifica del ricorso ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e del rispetto del divieto di soccorso finanziario.
Le Società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 2, predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’Assemblea nell’ambito della Relazione sul governo societario. Tale relazione è redatta annualmente – a chiusura dell’esercizio sociale – dalle Società a controllo pubblico, che la pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.
L’art. 14, comma 2, prevede quanto segue: se, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’art. 6, comma 2, emergono uno o più indicatori di crisi aziendale, l’Organo amministrativo della Società a controllo pubblico è tenuto a adottare senza indugio i provvedimenti necessari, affinché della crisi si possa, per il tramite di un idoneo Piano di risanamento: i) prevenirne l’aggravamento; ii) correggerne gli effetti; iii) eliminarne le cause.
Il comma 3, dell’art. 14, sancisce che la mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte dell’Organo amministrativo costituisce una fattispecie di grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 Cc. (denunzia dei fatti al Tribunale).
Il comma 4, dell’art. 14, stabilisce che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’Amministrazione o delle Amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un “Piano di ristrutturazione aziendale” dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte. Tale “Piano” – che deve essere approvato ai sensi del comma 2, dell’art. 14 (adozione dei “provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi” alla competenza dell’Organo gestorio della Società a controllo pubblico) – può essere predisposto anche in deroga al “divieto di soccorso finanziario” di cui al successivo comma 5.
Il citato “divieto di soccorso finanziario” (di cui l’Organo di revisione ne verifica il rispetto) così opera: è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell’art. 2447 e 2482-ter, Cc., è ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite di oltre un terzo dello stesso sia sceso al di sotto del limite legale.
La disposizione non trova applicazione in caso di Società quotate ed Istituti di credito e sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al periodo che precede a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un “Piano di risanamento”, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 5 dello stesso Tusp, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro 3 anni. In caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l’Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi (altrimenti vietati) previa autorizzazione rilasciata con Dpcm.