Bilanci degli Enti del Terzo Settore: un’analisi approfondita per professionisti

Nel mese di aprile, un numero significativo di Enti del Terzo Settore (ETS) è chiamato a sottoporsi all’esame dei bilanci. Questa fase, parte integrante delle responsabilità registrate nel Registro, richiede un’attenta documentazione dei risultati ottenuti, conformemente ai parametri stabiliti dal Ministero. Diversi sono gli aspetti da valutare, con particolare attenzione alla scelta delle modalità di rendicontazione, coerenti con le caratteristiche specifiche di ciascun ente.
Per cominciare, gli ETS con ricavi o entrate non inferiori a 220.000 euro devono compilare il bilancio secondo la forma “ordinaria” prevista dall’articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS). Questo implica la redazione di uno stato patrimoniale, un rendiconto gestionale e una relazione di missione, seguendo le linee guida ministeriali stabilite nel Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 e adottando i principi contabili dell’OIC 35.
La pubblicazione degli emendamenti al principio contabile OIC 35 da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità ha significativamente influenzato le procedure di rendicontazione degli Enti del Terzo Settore (ETS). Questi emendamenti, entrati in vigore il 2 marzo 2023, hanno esteso l’applicabilità delle semplificazioni di prima applicazione a tutti gli ETS che redigeranno per la prima volta i loro bilanci in base a tale principio.
Innanzitutto, l’OIC 35 disciplina i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli ETS, con particolare riguardo alla struttura e al contenuto di tali documenti, nonché per la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli ETS.
Tra le principali semplificazioni introdotte, vi è la possibilità di non presentare il bilancio comparativo dell’anno precedente. Inoltre, nel caso di applicazione prospettica del principio, è concesso non valutare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso dell’esercizio, qualora questa valutazione risulti eccessivamente onerosa. In entrambi i casi, l’ente deve fornire adeguata informativa nella relazione di missione.
Per gli ETS con entrate inferiori a 220.000 euro, è consentito redigere un bilancio semplificato, noto come “rendiconto per cassa”, come alternativa al bilancio ordinario. Anche in questo caso, è consigliabile seguire i principi e i criteri contabili degli ETS di maggiori dimensioni. Tuttavia, è importante notare che il limite per l’utilizzo del rendiconto per cassa potrebbe subire variazioni, come indicato nel disegno di legge attualmente in discussione al Senato, che propone di portare il tetto massimo a 300.000 euro.
È essenziale considerare che gli schemi ministeriali possono essere adattati alle specifiche esigenze di ciascun ente. Anche se gli schemi sono standardizzati, è possibile personalizzarli aggiungendo, eliminando o raggruppando voci contabili, purché ciò sia giustificato nella relazione di missione.
Dal punto di vista procedurale, l’adozione dei modelli di bilancio è obbligatoria per gli enti iscritti al Registro unico nazionale terzo settore (RUNTS), fatta eccezione per coloro che si iscrivono nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale. In tal caso, è consentita la redazione di un bilancio d’esercizio in forma libera per il periodo di iscrizione.
Nei bilanci è necessario includere i dati comparativi dell’esercizio precedente. Tuttavia, per semplificare la fase di transizione verso i nuovi schemi contabili, l’OIC 35 ha previsto che nel primo bilancio redatto secondo le nuove disposizioni, gli ETS possono evitare di includere i risultati dell’esercizio precedente, un’opzione che si applica anche ai bilanci redatti nella forma del rendiconto per cassa.
I bilanci rappresentano anche il momento cruciale per valutare l’obbligo di nominare organi di controllo o revisori legali. Gli enti associativi che superano determinati limiti di dimensione per due esercizi consecutivi sono tenuti a nominare tali organi, anche se i limiti sono stati superati al momento dell’iscrizione al Registro. Il mancato adempimento di questa disposizione potrebbe comportare l’avvio di procedimenti di cancellazione dell’ente.
Per quanto riguarda la composizione del bilancio d’esercizio, l’OIC 35 fornisce precise linee guida per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione. È importante notare che, in presenza di elementi che potrebbero ricadere sotto più voci dello stato patrimoniale, l’ente deve fornire adeguata informativa nella relazione di missione.
Inoltre, il rendiconto gestionale è suddiviso in diverse sezioni, ognuna delle quali riguarda specifiche categorie di costi, ricavi e proventi. Anche in questo caso, è richiesta una dettagliata informativa nella relazione di missione circa i criteri seguiti per la classificazione delle voci.
Infine, è importante notare che anche gli ETS che utilizzano il rendiconto per cassa devono fornire dettagli sulle raccolte fondi occasionali e sulla natura secondaria e strumentale di altre attività, in conformità all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.


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