Garanzia di trasparenza nel Terzo Settore: il ruolo dell’organo di controllo

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, il panorama delle associazioni e delle fondazioni ha subito profonde trasformazioni, specialmente per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio delle risorse. Tra le principali novità introdotte, un ruolo centrale è stato assegnato all’organo di controllo, strumento fondamentale per garantire la trasparenza e la corretta gestione delle attività all’interno del settore non profit.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, noto come Codice del Terzo Settore, le associazioni e le fondazioni sono tenute a conformarsi alle nuove disposizioni al fine di ottenere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tra le varie disposizioni, si sottolinea l’obbligo di istituire un organo di controllo interno, il quale può essere di tipo monocratico o collegiale, a seconda delle norme statutarie dell’ente.

La composizione dell’organo di controllo riveste un’importanza cruciale. Il numero dei suoi membri è stabilito dall’atto costitutivo e/o dallo statuto dell’ente, con almeno uno di essi in possesso dei requisiti di professionalità definiti dalla legge e dallo statuto stesso. Pur preferendo un organo di controllo composto da almeno tre membri, è possibile istituire anche un organo monocratico.

Tra i requisiti di professionalità richiesti per i membri dell’organo di controllo, vi è la provenienza da specifiche categorie professionali, come commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e professori universitari. È inoltre necessario che coloro che svolgono la revisione legale dei conti siano iscritti nel registro dei revisori legali.

La durata dell’incarico dell’organo di controllo è generalmente triennale, ma può essere stabilita in modo diverso dallo statuto, pur rispettando i criteri di ragionevolezza e di buon andamento dell’ente. È essenziale che i membri dedichino adeguato impegno e tempo allo svolgimento dell’incarico, valutando periodicamente l’effettivo tempo necessario per garantire un’adeguata sorveglianza.

Un aspetto cruciale riguarda i limiti di attività delle associazioni e delle fondazioni che determinano l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo. Nelle associazioni del Terzo Settore, tale nomina è necessaria solo quando vengono superati per due esercizi consecutivi determinati limiti di attivo, ricavi e dipendenti occupati, come definito dalla legge:

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;

• ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’indipendenza dell’organo di controllo è fondamentale: i suoi membri devono operare con obiettività e integrità, evitando qualsiasi conflitto di interesse che possa compromettere la loro indipendenza. Qualora emergano situazioni che mettano in discussione tale indipendenza, è necessario adottare tempestivamente misure correttive o procedere alla sostituzione dei membri dell’organo di controllo.

In conclusione, l’istituzione dell’organo di controllo nel Terzo Settore rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse. Assicurando un adeguato controllo interno, si promuove una gestione più efficiente e conforme alle normative vigenti, contribuendo così a rafforzare la fiducia e il sostegno da parte della comunità e degli stakeholder.


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